Art. 16. 
                             Formazione 
  1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica  la
partecipazione guidata  o  diretta  alla  totalita'  delle  attivita'
mediche, ivi comprese le guardie,  l'attivita'  di  pronto  soccorso,
l'attivita' ambulatoriale e l'attivita' operatoria per le  discipline
chirurgiche, nonche' la graduale assunzione di compiti  assistenziali
e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata  alle  direttive
ricevute dal medico  responsabile  della  formazione.  La  formazione
comporta l'assunzione delle  responsabilita'  connesse  all'attivita'
svolta.  Durante  il  periodo  di  formazione  e'   obbligatoria   la
partecipazione  attiva  a  riunioni  periodiche,  seminari  e   corsi
teorico-pratici nella disciplina.