Art. 17. 
Regolamentazione esame di  idoneita'  nazionale  all'esercizio  delle
                        funzioni di direzione 
  1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per  quanto  riguarda
le  categorie  dei  medici,  veterinari,   farmacisti,   odontoiatri,
biologi, chimici, fisici e psicologi, e' riservato a coloro che siano
in possesso di idoneita' nazionale all'esercizio  delle  funzioni  di
direzione. 
  2. L'esame  per  il  conseguimento  della  idoneita'  nazionale  e'
diretto ad accertare le capacita' professionali, organizzative  e  di
direzione del candidato  e  consiste  nella  effettuazione  di  prove
teorico-pratiche nella specifica disciplina. 
  3. Le prove consistono in test di domande  a  risposte  multiple  e
soluzione  di  casi  pratici  simulati  nelle  materie  attinenti  le
specifiche professionalita' assegnati  a  ciascun  candidato  in  via
casuale. Le prove sono  effettuate  con  l'utilizzazione  diretta  da
parte  dei  candidati  di  appositi  strumenti  informatici  che,  in
relazione  alle   risposte   e   alle   soluzioni   date,   indichino
contestualmente l'esito della prova ed il relativo punteggio. 
  4. I criteri generali per la predisposizione e la  valutazione  dei
test teorici e dei casi pratici simulati, che  devono  consentire  la
verifica, oltre che  della  professionalita'  posseduta  anche  delle
capacita'  organizzative  e  di  direzione,  sono  stabiliti  da  una
apposita commissione costituita presso il Ministero della  sanita'  e
presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' o da  un
presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I  test
teorici  e  i  casi  pratici  simulati  nelle  materie  d'esame  sono
predisposti da apposite commissioni costituite  presso  il  Ministero
della sanita' con esperti di comprovata professionalita'. 
  5. Le idoneita' nelle specifiche discipline per ciascuna  categoria
professionale, le procedure, le modalita' di espletamento degli esami
ed i requisiti di ammissione dei candidati, ivi compreso  il  curric-
ulum professionale, sono  fissati  con  decreto  del  Ministro  della
sanita', sentito il Consiglio superiore di  sanita'.  Possono  essere
previste  idoneita'  con   accesso   riservato   a   piu'   categorie
professionali. 
  6. Il  Ministero  della  sanita',  con  unito  bando  nazionale  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice ogni due anni gli  esami
di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione  per
singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il  Ministero  della  sanita'
cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco  degli  idonei,  che  e'
pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale. 
  7. Fino a quando non sara' attivato il sistema di svolgimento degli
esami in forma  automatizzata,  le  modalita'  di  espletamento  sono
stabilite con il decreto di cui al comma 5. 
  8. Il  possesso  dell'idoneita'  nazionale  conseguito  secondo  la
normativa vigente in materia alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto costituisce  titolo  per  l'esonero  parziale  dallo
svolgimento dei test teorici negli esami di cui al comma  2,  secondo
criteri fissati a norma del comma 5. A tal fine sono  previsti  bandi
nazionali riservati. 
  9. Al personale in servizio presso le strutture e i  presidi  delle
unita' sanitarie locali, che sia titolare alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  di  un  posto  di  ruolo  di  posizione
funzionale apicale puo' essere conferito in  altra  unita'  sanitaria
locale o azienda ospedaliera un incarico di direzione  corrispondente
al posto di cui e' titolare a prescindere dal possesso del  requisito
dell'idoneita' prevista dal presente articolo. 
  10. L'articolo 20 del decreto del Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, e'  abrogato;  gli  esami  di  idoneita'  gia'
banditi e non ancora espletati alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono revocati. 
  11. Fino all'espletamento degli  esami  previsti  dal  primo  bando
nazionale di cui al  precedente  comma  6,  le  idoneita'  conseguite
secondo la vigente normativa sono  valide  ai  fini  dell'accesso  al
secondo livello dirigenziale.