Art. 29. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunita' montane 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il contributo e' erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. 2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo e' erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. 3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote: a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993. 4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunita' montane, e' subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.