Art. 18. Strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' 1. Le strutture didattiche sono le facolta', che a loro volta si articolano in corsi di studio, quali i corsi di laurea, di indirizzo o di diploma. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti. 2. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attivita' di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facolta' individuera' i dipartimenti che dovranno fornire il supporto scientifico ed organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio. 3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche' le altre modalita' atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attivita' didattica, e' riservata all'autonomia delle facolta' che deliberano, sentita la propria commissione didattica, anche in armonia alle esigenze della sperimentazione didattica. 4. Le facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformita' a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni del piano triennale di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245. 5. L'elenco delle facolta', dei corsi di studio, delle scuole e dei dipartimenti e' contenuto nell'allegata tabella A le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al precedente art. 7, terzo comma. 6. Nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, art. 1, comma 2, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 2, comma 1, lettera a), le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di Ateneo. 7. Le modalita' per l'istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. 8. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico puo' deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca. Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attivita' relative devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.