Art. 18.
         Strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'
  1.  Le  strutture  didattiche sono le facolta', che a loro volta si
articolano in corsi di studio, quali i corsi di laurea, di  indirizzo
o di diploma. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti.
  2.  Al  fine di garantire il necessario coordinamento fra attivita'
di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facolta' individuera'  i
dipartimenti   che   dovranno  fornire  il  supporto  scientifico  ed
organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio.
  3. L'organizzazione  della  prestazione  didattica,  che  comprende
anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni
e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche'
le  altre  modalita'  atte  a realizzare il diritto all'apprendimento
degli studenti  e  il  principio  di  buon  andamento  dell'attivita'
didattica,  e' riservata all'autonomia delle facolta' che deliberano,
sentita la propria  commissione  didattica,  anche  in  armonia  alle
esigenze della sperimentazione didattica.
  4. Le facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni
vigenti  e  dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformita' a quanto
disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni  del
piano triennale di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.
  5. L'elenco delle facolta', dei corsi di studio, delle scuole e dei
dipartimenti  e'  contenuto  nell'allegata tabella A le cui modifiche
non rientrano tra quelle contemplate  al  precedente  art.  7,  terzo
comma.
  6. Nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.
245,  art.  1,  comma  2, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n.
168, art. 2, comma 1, lettera a), le modalita' per  la  richiesta  di
istituzione   di   nuove   strutture   didattiche  sono  fissate  dal
regolamento generale di Ateneo.
  7. Le modalita' per l'istituzione di nuovi dipartimenti  e  per  la
disattivazione   di   dipartimenti   esistenti   sono  contenute  nel
regolamento generale di Ateneo.
  8. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno  finanziario,  che
si   esplichino  sulla  base  di  progetti  almeno  triennali  e  che
coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il  senato  accademico
puo'  deliberare  la  istituzione  di  centri  interdipartimentali di
ricerca. Le risorse di personale e  finanziarie  per  lo  svolgimento
delle attivita' relative devono essere garantite dai dipartimenti che
hanno  promosso  la  costituzione  di  detti centri. Le modalita' per
l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi  sono
contenute nel regolamento generale di Ateneo.