Art. 20. Il preside 1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne attua le deliberazioni. 2. Spetta in particolare al preside: a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta'; b) presentare la relazione annuale in merito all'andamento delle attivita' didattiche sulla base di quanto predisposto dalla commissione didattica; c) partecipare alle sedute del senato accademico; d) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, secondo comma. 3. Il preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un vicario, che in caso di impedimento o di assenza lo supplisce in tutte le sue funzioni, ed e' coadiuvato da una giunta di facolta', composta dal vicario, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore. 4. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dal consiglio di facolta' nella composizione di cui all'art. 21, quarto comma. 5. Il preside e' eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parita', e' eletto il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano in eta'. Le ulteriori modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo. 6. Il preside dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, di presidente di corso di studio e di direttore di struttura scientifica.