Art. 20.
                             Il preside
  1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta',  convoca  e presiede il
consiglio di facolta' e ne attua le deliberazioni.
  2. Spetta in particolare al preside:
    a) sovrintendere al regolare svolgimento di  tutte  le  attivita'
didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta';
    b)  presentare la relazione annuale in merito all'andamento delle
attivita'  didattiche  sulla  base  di   quanto   predisposto   dalla
commissione didattica;
    c) partecipare alle sedute del senato accademico;
    d)  esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni demandategli dallo
statuto, dai regolamenti e dalle  norme  legislative  applicabili  ai
sensi del precedente art. 7, secondo comma.
  3.  Il  preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un
vicario, che in caso di impedimento o  di  assenza  lo  supplisce  in
tutte  le  sue  funzioni, ed e' coadiuvato da una giunta di facolta',
composta dal vicario, da un professore di  seconda  fascia  e  da  un
ricercatore.
  4. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo
pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso
di  nomina,  dal  consiglio  di  facolta'  nella  composizione di cui
all'art. 21, quarto comma.
  5. Il preside e' eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta
degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in  caso  di  mancata
elezione,  si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano
riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di
parita', e' eletto il piu' anziano in ruolo e, in caso  di  ulteriore
parita',  il piu' anziano in eta'. Le ulteriori modalita' riguardanti
l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.
  6. Il  preside  dura  in  carica  tre  anni  ed  e'  immediatamente
rieleggibile  una  sola  volta. La carica di preside e' incompatibile
con quella di  rettore,  di  presidente  di  corso  di  studio  e  di
direttore di struttura scientifica.