Art. 66 (a).
                        Cerchioni alle ruote
  1. I veicoli a trazione  animale,  di  massa  complessiva  a  pieno
carico  sino  a  6  t,  possono essere muniti di cerchioni metallici,
sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della  larghezza
dei  cerchioni,  espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli
devono essere muniti di ruote gommate.
  2. La larghezza di ciascun cerchione non puo' essere mai  inferiore
a  50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere
arrotondati con raggio non  inferiore  allo  spessore  del  cerchione
metallico;  nella  determinazione  della larghezza si tiene conto dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
  3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere  cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuita'.
  4.  I  comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la
massa complessiva a  pieno  carico  consentita  per  ogni  veicolo  a
trazione animale destinato a trasporto di cose.
  5.   Chiunque  circola  con  un  veicolo  a  trazione  animale  non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo e'  soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 29 del D.Lgs. n. 360/1993.