Art. 67.
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
  1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
una targa contenente le indicazioni del proprietario, del  comune  di
residenza,  della  categoria di appartenenza, del numero di matricola
e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva
a pieno carico, nonche' della larghezza dei cerchioni.
  2. La targa deve essere rinnovata solo  quando  occorre  modificare
alcuna  delle  indicazioni  prescritte o quando le indicazioni stesse
non siano piu' chiaramente leggibili.
  3. La fornitura  delle  targhe  e'  riservata  ai  comuni,  che  le
consegnano  agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal
comma 1. Il modello delle targhe  e'  indicato  nel  regolamento.  Il
prezzo  che  l'interessato  corrispondera' al comune e' stabilito con
decreto del Ministro dei lavori pubblici.
  4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono  immatricolati  in
apposito registro del comune di residenza del proprietario.
  5.  Chiunque  circola  con  un veicolo a trazione animale o con una
slitta  non  munito  della  targa   prescritta,   ovvero   viola   le
disposizioni  del  comma  2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  6. Chiunque abusivamente fabbrica o  vende  targhe  per  veicoli  a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate,
e'  soggetto,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.
  7.  Alle  violazioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non  rispondente
ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.