Art. 68 (a).
Caratteristiche   costruttive   e   funzionali   e   dispositivi   di
   equipaggiamento dei velocipidi
  1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
    a)  per  la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun
asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
    b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    c) per le segnalazioni visive: anteriormente di  luci  bianche  o
gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre,
sui  pedali  devono  essere  applicati catadiottri gialli ed analoghi
dispositivi devono essere applicati sui lati.
  2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1
devono essere presenti e funzionanti nelle ore e  nei  casi  previsti
dall'art. 152, comma 1.
  3.  Le  disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non
si applicano ai velocipedi quando  sono  usati  durante  competizioni
sportive.
(( 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite  ))
(( le caratteristiche costruttive, funzionali nonche' le modalita' ))
(( di omologazione dei velocipedi a piu' ruote simmetriche che     ))
(( consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.   ))
(( 5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di ))
(( un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche     ))
(( sono stabilite nel regolamento. ))                              ))
(( 6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel    ))
(( quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione     ))
(( acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni   ))
(( stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, e' soggetto ))
(( alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ))
(( trentamila a lire centoventimila. ))                            ))
(( 7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non    ))
(( omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del         ))
(( pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire             ))
(( duecentomila. ))                                                ))
(( 8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i         ))
(( relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo    ))
(( omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e' soggetto, se ))
(( il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa    ))
(( del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire       ))
(( duemilioni. ))                                                  ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 30 del D.Lgs. n. 360/1993.