Art. 70.
   Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
  1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per  il  servizio
di  piazza  con  veicoli  a trazione animale. Tale servizio si svolge
nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone
in cui  tali  servizi  sono  consentiti  per  interessi  turistici  e
culturali.  I  veicoli  a  trazione  animale  destinati  a servizi di
piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere  muniti
di  altra  targa  con  l'indicazione  "servizio  di piazza". I comuni
possono destinare speciali  aree,  delimitate  e  segnalate,  per  lo
stazionamento  delle  vetture  a  trazione  animale  per i servizi di
piazza.
  2. Il regolamento di esecuzione determina:
     a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali puo' essere
esercitato il servizio di piazza;
    b) le condizioni ed i requisiti per ottenere  la  licenza  per  i
servizi di piazza con vetture a trazione animale;
    c)  le  modalita'  per  la revisione, che deve essere eseguita di
regola ogni cinque anni;
    d) le modalita' per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
  3. Nelle localita' e nei periodi di  tempo  in  cui  e'  consentito
l'uso  delle  slitte  possono  essere destinate slitte al servizio di
piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di
piazza a trazione animale.
  4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a  servizio
pubblico  o  di  piazza  senza  avere ottenuto la relativa licenza e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire  centomila  a  lire  quattrocentomila.  Se  la  licenza e' stata
ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione e'  del
pagamento  di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In
tal caso consegue la sanzione amministrativa  accessoria  del  ritiro
della licenza.
  5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue
la  sanzione  accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.