Art. 29.
 
                          Criteri generali
(( 1. L'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione     ))
(( nazionale o di provenienza comunitaria, si applica con le       ))
(( aliquote vigenti al 1 gennaio 1993 e con le seguenti            ))
(( modalita':                                                      ))
    a)  l'imposta  e'  dovuta  sui  prodotti  immessi  in consumo nel
mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla  data  in
cui viene effettuata l'immissione in consumo;
    b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
    1)   il  fabbricante  per  i  prodotti  ottenuti  nel  territorio
nazionale;
    2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per  i
prodotti di provenienza comunitaria;
    c) l'immissione al consumo si verifica:
    1)  per  i  prodotti  nazionali,  all'atto  della cessione sia ai
diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio
che ne effettuano la rivendita;
    2) per  i  prodotti  di  provenienza  comunitaria,  all'atto  del
ricevimento  da  parte  del soggetto acquirente ovvero nel momento in
cui  si  considera  effettuata,  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
aggiunto,  la  cessione,  da  parte  del venditore residente in altro
Stato membro,  a  privati  consumatori  o  a  soggetti  che  agiscono
nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
    3)  per  i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i
quali non e' possibile accertare il regolare  esito,  all'atto  della
loro constatazione;
    d)  i  soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere
muniti  di  una  licenza  fiscale,  che  li  identifica,   rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi
soggetti  sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura
di  lire  500  mila  e  a  prestare  una  cauzione  di  importo  pari
all'imposta  dovuta  mediamente  per  il  periodo  di  tempo  cui  si
riferisce   la   dichiarazione   presentata  ai  fini  del  pagamento
dell'imposta;
    e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli
elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono  essere  indicati
nelle  dichiarazioni  ai fini dell'accertamento; per la presentazione
delle dichiarazioni e per il  pagamento  della  relativa  imposta  si
applicano   le   modalita'   e   i  termini  previsti  dalle  vigenti
disposizioni.
  2. Per i prodotti  d'importazione  dai  Paesi  terzi  l'imposta  e'
dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con
le modalita' previste per i diritti di confine.
  3.   L'Amministrazione  finanziaria  ha  facolta'  di  procedere  a
verifiche e  riscontri  presso  i  soggetti  obbligati  al  pagamento
dell'imposta  e  presso  i commercianti ed i destinatari dei prodotti
soggetti a tassazione.
  4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo,  si  applicano
le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.
  5.  Per  le  violazioni  all'obbligo del pagamento dell'imposta sui
prodotti  di  provenienza  comunitaria  si  applicano  le   penalita'
previste  per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni leg-
islative in materia doganale, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni
(a).
 6. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano  al  diritto
erariale  speciale  dovuto  sugli alcoli denaturati provenienti, allo
stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro,
con  obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  mensile  e  di
pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le
predette  disposizioni  si applicano anche all'imposta di consumo sui
prodotti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 2
della legge 7 marzo 1985, n. 76 (b), in  quanto  compatibili  con  le
norme  di  cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907 (c), e alla legge 13
luglio 1965, n. 825,  e  successive  modificazioni  (d).  Il  diritto
erariale  per  gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del
siero o del permeato di siero di latte e' dovuto nella stessa  misura
prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.
  7.  I  termini  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  e  il
pagamento dell'imposta possono  essere  modificati  con  decreti  del
Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con
decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e  le
modalita'  di  applicazione del presente articolo anche relativamente
ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
___________________
   (a) Le penalita' previste per il contrabbando sono indicate  negli
articoli da 282 a 301-bis del testo unico delle disposizioni legisla-
tive  in  materia  doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43.
   (b) Per il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n.  76,  si
veda la nota (a) all'art. 27.
   (c)  La  legge  17  luglio 1942, n. 907, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 25 agosto 1942, n. 199, e' la "Legge sul monopolio  dei
sali e dei tabacchi".
   (d)  La legge 13 luglio 1965, n. 825, reca: "Regime di imposizione
fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato".