Art. 20. Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili con trasporto a carico del cedente, di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a L. 54.000.000, ovvero, qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente puo' optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni. L'opzione di cui al comma precedente per il pagamento dell'imposta nella Repubblica di San Marino da parte di operatori nazionali deve essere esercitata secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per le cessioni di beni effettuate da operatori sammarinesi, da assoggettare all'imposta in Italia, deve essere nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.