Art. 20.
  Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza  e  simili  con
trasporto  a  carico  del  cedente,  di  beni  diversi  dai  mezzi di
trasporto  nuovi,  nei  confronti  di  soggetti  che   non   agiscono
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel
Paese  di  destinazione  quando il cedente nel corso dell'anno solare
precedente ha posto in essere vendite a  distanza  nei  confronti  di
soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a L.
54.000.000,  ovvero,  qualora  non si sia verificata tale condizione,
dal momento in cui tale limite viene superato nell'anno in corso.  Al
di  sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente puo' optare per
l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.
  L'opzione di cui al comma precedente per il pagamento  dell'imposta
nella  Repubblica  di San Marino da parte di operatori nazionali deve
essere esercitata secondo le modalita' e i termini previsti dall'art.
41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto legge 30  agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
  Per le cessioni di beni effettuate  da  operatori  sammarinesi,  da
assoggettare   all'imposta   in   Italia,  deve  essere  nominato  un
rappresentante  fiscale  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modifiche ed integrazioni.