Art. 27. 
                    Esame preliminare del ricorso 
 
  1.  Il  presidente  della  sezione,  scaduti  i  termini   per   la
costituzione in giudizio  delle  parti,  esamina  preliminarmente  il
ricorso  e  ne  dichiara  l'inammissibilita  nei  casi  espressamente
previsti, se manifesta. 
  2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre
la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. 
  3. I provvedimenti di  cui  ai  commi  precedenti  hanno  forma  di
decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.