Art. 28.
            Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
  1. Contro i provvedimenti del  presidente  e'  ammesso  reclamo  da
notificare  alle  altre  parti costituite nelle forme di cui all'art.
20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni  trenta  dalla
loro comunicazione da parte della segreteria.
  2.  Il  reclamante,  nel  termine  perentorio  di  quindici  giorni
dall'ultima  notificazione,  a  pena  d'inammissibilita'   rilevabile
d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22,
comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.
  3.  Nei  successivi  quindici  giorni dalla notifica del reclamo le
altre parti possono presentare memorie.
  4. Scaduti i  termini,  la  commissione  decide  immediatamente  il
reclamo in camera di consiglio.
  5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita'
del  ricorso  o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia
ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i  provvedimenti  per
la prosecuzione del processo.