Art. 29.
                        Riunione dei ricorsi
  1. In qualunque momento il presidente  della  sezione  dispone  con
decreto  la  riunione  dei  ricorsi  assegnati  alla  sezione  da lui
presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
  2. Se i processi pendono dinanzi a  sezioni  diverse  della  stessa
commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte
o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto
la   sezione   davanti  alla  quale  i  processi  devono  proseguire,
riservando  a  tale  sezione  di  provvedere  ai  sensi   del   comma
precedente.
  3.  Il  collegio,  se  rileva che la riunione dei processi connessi
ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza
motivata, disporne la separazione.