Art. 14. Deroghe 1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, puo' essere formulata una domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento. 2. La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente comma 1, deve essere corredata dal parere della soprintendenza competente per territorio, per il quale si applica l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. 3. Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e puo' avvalersi di esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.