Art. 21. 1. Agli effetti di quanto e' disposto negli articoli da 16 a 20, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del mandato comprende le seguenti operazioni: a) compilazione del progetto sommario o studio dell'impianto, ovvero indicazioni di massima della macchina o del congegno, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi o di relazione; b) compilazione del preventivo sommario; c) compilazione del progetto esecutivo con i disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente per l'identificazione delle parti; d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione; e) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati; f) direzione od alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche, ed emanazione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione dell'opera progettata, nelle varie fasi esecutive e sorveglianza della corretta esecuzione; g) eventuali prove di laboratorio; h) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo degli stessi, nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; i) liquidazione dei lavori, mediante verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali. 2. A ciascuna delle attivita' elencate al comma 1 corrispondono, per ogni singola classe di lavori, le aliquote indicate nell'allegata tabella C; all'aliquota del progetto esecutivo sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario, se redatti dallo stesso professionista.