Art. 21.
  1. Agli effetti di quanto e' disposto negli articoli da 16 a 20, la
prestazione  complessiva  del  professionista  per  l'adempimento del
mandato comprende le seguenti operazioni:
   a) compilazione del  progetto  sommario  o  studio  dell'impianto,
ovvero  indicazioni di massima della macchina o del congegno, in modo
da individuare l'opera nei suoi elementi a  mezzo  di  schizzi  o  di
relazione;
   b) compilazione del preventivo sommario;
   c) compilazione del progetto esecutivo con i disegni di insieme in
numero ed in scala sufficiente per l'identificazione delle parti;
   d)   compilazione   del   preventivo   particolareggiato  e  della
relazione;
   e) assistenza alle trattative per i contratti di forniture  e  per
le   ordinazioni,   con   la   eventuale  compilazione  dei  relativi
capitolati;
   f)  direzione  od  alta  sorveglianza  dei   lavori   con   visite
periodiche,  ed  emanazione  delle  disposizioni  e  degli ordini per
l'attuazione dell'opera progettata,  nelle  varie  fasi  esecutive  e
sorveglianza della corretta esecuzione;
   g) eventuali prove di laboratorio;
   h) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori
ed  assistenza  al  collaudo  degli  stessi, nelle successive fasi di
avanzamento ed al loro compimento;
   i) liquidazione dei lavori, mediante verifica dei  quantitativi  e
delle  misure  delle  forniture e delle opere eseguite e liquidazione
dei conti parziali e finali.
  2. A ciascuna delle attivita' elencate al  comma  1  corrispondono,
per ogni singola classe di lavori, le aliquote indicate nell'allegata
tabella  C;  all'aliquota  del  progetto esecutivo sommate quelle del
progetto di massima e  del  preventivo  sommario,  se  redatti  dallo
stesso professionista.