Art. 43.
                            Stima di beni
  1.  Le  stime dei terreni, dei fabbricati, dei fondi rustici, delle
aziende   agricole,   zootecniche,   boschive,    ortofrutticole    e
florovivaistiche,     di     impianti     di    trasformazione,    di
commercializzazione di prodotti agricoli e di beni, comunque connessi
con l'attivita' agricola, si distinguono in:
    a)  stime  analitiche:  se  basate  su   specifici   criteri   di
valutazione  analitica  che tengono conto dei vari elementi influenti
sul reddito e sul valore dei bene stimato. Dovranno essere  correlate
da  una  relazione  con descrizione dettagliata dell'immobile stimato
(dati  catastali,  redditi  dominicali-agrari,   ubicazione   esatta,
proprieta' o ditta, ecc.) e dei criteri adottati;
    b)  stime  sintetiche:  se  basate  sul  conteggio dei principali
elementi influenti sul valore del bene. Dovranno essere corredate  da
una  descrizione  dell'immobile  stimato e da una relazione sintetica
del risultato;
    c) stime sommarie: se esprimono un semplice  parere  scritto  sui
valori commerciali dell'immobile stimato.
  2.  Per  le  operazioni  di  stima spettano gli onorari determinati
dalla tabella 1.