Art. 47.
       Stime dei danni prodotti dall'incendio e dalla grandine
  1. Per le stime o perizie attinenti ai danni prodotti dall'incendio
su  fabbricati rustici, scorte vive e morte, merci e derrate agrarie,
frutti pendenti, ecc., gli onorari spettanti al perito agrario, anche
se fatta in contraddittorio  con  periti  di  imprese  assicuratrici,
senza  tener  conto  delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il
valore della cosa e quello assicurativo, sono compensati o  calcolati
seconda la tabella 3.
  2.  Per  la valutazione dei danni prodotti dalla grandine, anche se
fatta  in  contraddittorio  con  periti  di  imprese   assicuratrici,
l'onorario  spettante  al perito agrario e' liquidato con il compenso
previsto dalla tabella 3.