Art. 49.
                      Stime per espropriazioni
  1.  Per le stime delle espropriazioni l'onorario del perito agrario
e' determinato sulla  base  delle  percentuali  relative  ai  singoli
valori   che   compongono   la   stima,  rispettivamente  alla  parte
espropriativa, a quella residua  (quando  debba  essere  stimata  per
determinazione il deprezzamento o il plusvalore derivante dalle nuove
opere)   alle  indennita'  per  scorpori,  ai  frutti  pendenti  e  a
quant'altro formi titolo d'indennizzo di  esproprio  con  riferimento
alle tabelle 1 e 8 ed all'art. 45 maggiorato del 30%.