Art. 49. Stime per espropriazioni 1. Per le stime delle espropriazioni l'onorario del perito agrario e' determinato sulla base delle percentuali relative ai singoli valori che compongono la stima, rispettivamente alla parte espropriativa, a quella residua (quando debba essere stimata per determinazione il deprezzamento o il plusvalore derivante dalle nuove opere) alle indennita' per scorpori, ai frutti pendenti e a quant'altro formi titolo d'indennizzo di esproprio con riferimento alle tabelle 1 e 8 ed all'art. 45 maggiorato del 30%.