Art. 50. Stima dei boschi 1. La stima dei boschi riguarda: a) i soprassuoli (massa legnosa); b) i fondi boschivi (suoli e soprassuoli); c) le fustaie per legname da opera; d) le fustaie per traversa (per opera e ferrovia); e) i boschi cedui da legna e da carbone; f) i boschi cedui per palificazione. 2. Per l'estimo dei boschi spetta al perito agrario un compenso pari al 7,75% sul valore stimato. 3. Qualora l'entita' delle operazioni non superi il valore di L. 500.000 o l'appezzamento stimato presenti particolari difficolta', la retribuzione puo' essere calcolata anche in base al tempo impiegato. 4. Per l'estimo svolto col metodo delle aree di saggio il compenso e' valutato e calcolato in ragione del 4,00% del valore. 5. Le vacazioni in campagna ai fini della raccolta dei dati e delle operazioni di numerazione (martellature), sono compensate a parte.