Art. 50.
                          Stima dei boschi
  1. La stima dei boschi riguarda:
    a) i soprassuoli (massa legnosa);
    b) i fondi boschivi (suoli e soprassuoli);
    c) le fustaie per legname da opera;
    d) le fustaie per traversa (per opera e ferrovia);
    e) i boschi cedui da legna e da carbone;
    f) i boschi cedui per palificazione.
  2.  Per  l'estimo  dei  boschi spetta al perito agrario un compenso
pari al 7,75% sul valore stimato.
  3. Qualora l'entita' delle operazioni non superi il  valore  di  L.
500.000 o l'appezzamento stimato presenti particolari difficolta', la
retribuzione puo' essere calcolata anche in base al tempo impiegato.
  4.  Per l'estimo svolto col metodo delle aree di saggio il compenso
e' valutato e calcolato in ragione del 4,00% del valore.
  5. Le vacazioni in campagna ai fini della raccolta dei dati e delle
operazioni di numerazione (martellature), sono compensate a parte.