Art. 51.
        Stima dei parchi, giardini, vivai e colture in serre
  1.  La  stima  dei parchi, giardini, vivai, serre, e' compensata in
ragione dell'8% del valore stimato.
  2.  Per  gli  eventuali  inventari  in   cui   sia   richiesta   la
classificazione  e  la  ripartizione  delle  piante,  i compensi sono
calcolati a vacazione.