Art. 51. Stima dei parchi, giardini, vivai e colture in serre 1. La stima dei parchi, giardini, vivai, serre, e' compensata in ragione dell'8% del valore stimato. 2. Per gli eventuali inventari in cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante, i compensi sono calcolati a vacazione.