Art. 52.
                   Divisione e formazione di quote
  1.  Quando  al  lavoro  di  stima  vengono  abbinate  operazioni di
divisione spetta un maggiore compenso in misura non superiore al  30%
di  quello  stabilito  dalla tabella 1 in relazione alle difficolta',
importanza ed entita' dei lavori compiuti.
  2. Quando al predetto lavoro segue la formazione di  quote,  spetta
una ulteriore maggiorazione dell'8% per ogni quota formata.
  3.  Quando  i valori vengono forniti direttamente dal committente o
desunti da atti contabili, il compenso  cosi'  come  determinato  dal
primo  comma,  viene ridotto del 30%, ferma restando la maggiorazione
di cui al comma 2 del presente articolo.