Art. 52. Divisione e formazione di quote 1. Quando al lavoro di stima vengono abbinate operazioni di divisione spetta un maggiore compenso in misura non superiore al 30% di quello stabilito dalla tabella 1 in relazione alle difficolta', importanza ed entita' dei lavori compiuti. 2. Quando al predetto lavoro segue la formazione di quote, spetta una ulteriore maggiorazione dell'8% per ogni quota formata. 3. Quando i valori vengono forniti direttamente dal committente o desunti da atti contabili, il compenso cosi' come determinato dal primo comma, viene ridotto del 30%, ferma restando la maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo.