Art. 14. 
                (Tutela giurisdizionale dei diritti) 
1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente  legge
puo'  essere  fatto  valere  in  giudizio,  anche   su   domanda   di
associazioni  di  consumatori  o  di   associazioni   di   protezione
ambientale,  al  fine  di  ottenere  il   sequestro   e   l'eventuale
distruzione dei beni prodotti o commercializzati in violazione  delle
predette disposizioni e la condanna delle imprese responsabili  della
immissione in commercio al risarcimento  dei  danni  a  favore  dello
Stato nella misura equitativa fissata dal giudice. 
2. L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale  distruzione
dei beni di cui al comma 1 e' disciplinata dagli articoli 61, 62, 63,
64, 65 e 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n.  929,  e  successive
modificazioni, in quanto compatibili. 
3. E altresi' ammessa l'azione innanzi al giudice  ordinario  per  il
rispetto degli  obblighi  di  informazione  previsti  dalla  presente
legge. 
 
          Nota all'art. 14:
             - Gli articoli da 61 a 66 del testo  delle  disposizioni
          legislative  in materia di marchi registrati, approvato con
          R.D. 21 giugno 1942, n. 929, sono cosi' formulati:
             "Art. 61 (come modificato  dall'art.  57  del  D.Lgs.  4
          dicembre  1992,  n.  480).  -  Il  titolare dei diritti sul
          marchio  registrato  o  in  corso  di  registrazione   puo'
          chiedere  al  presidente del tribunale o al pretore che sia
          disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti, siano
          essi prodotti  o  merci,  o  siano  involucri,  costituenti
          violazione  di  tali  diritti  e  dei  mezzi  adibiti  alla
          produzione dei medesimi.
             L'autorita' giudiziaria, assunte sommarie informazioni e
          sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro  cui  il
          ricorso  e' proposto, provvede d'urgenza e puo' subordinare
          il sequesto alla prestazione di una cauzione.
             La descrizione e il sequestro vengono eseguiti  a  mezzo
          di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di
          uno  o  piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici
          di  accertamento,  fotografici  o  di  altra  natura.   Gli
          interessati  possono  essere  autorizzati ad assistere alle
          operazioni anche a  mezzo  di  loro  rappresentanti,  o  ad
          essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
             La    descrizione    puo'   concernere   anche   oggetti
          appartenenti a terzi, purche' non adibiti ad uso personale.
          Il sequestro puo'  colpire  anche  oggetti  appartenenti  a
          terzi, purche' questi ne facciano commercio".
             "Art.   62.  -  Sempre  quando  non  venga  diversamente
          stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed
          il sequestro, che non siano  stati  ordinati  in  corso  di
          giudizio,  perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni
          dalla loro esecuzione:
               a) non sia notificata copia del ricorso, e del decreto
          che li ordina, a coloro nei confronti dei quali il  decreto
          venne emenato;
               b) non sia instaurato il giudizio di merito;
               c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la
          convalida  del sequestro, coloro nei confronti dei quali il
          decreto venne emanato.
             Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione
          o un sequestro, divenuti inefficaci ai  termini  del  comma
          precedente,  ovvero  riconosciuti poi senza causa e percio'
          revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto
          di chi ha ottenuto la descrizione o  il  sequestro,  quando
          questi abbia agito con colpa".
             "Art.  63  (come  modificato  dall'art.  58 del D.Lgs. 4
          dicembre 1992, n.  480).  -  Nel  corso  del  giudizio  per
          violazione dei diritti sul marchio registrato o in corso di
          registrazione,  su  richiesta della parte interessata, puo'
          essere disposta,  con  sentenza  provvisoriamenteesecutiva,
          con  o  senza  cauzione, la inibitoria dell'uso del marchio
          fino al passaggio in giudicato  della  sentenza  che  abbia
          pronunciato sul merito.
             La  inibitoria  puo' essere revocata con la sentenza che
          pronuncia sul merito".
             "Art. 64 (come sostituito  dall'art.  59  del  D.Lgs.  4
          dicembre 1992, n. 480). - 1. In deroga a quanto e' disposto
          negli  articoli 61 e 62 e salve le esigenze della giustizia
          penale,  non  possono  essere  sequestrati,   ma   soltanto
          descritti,  gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione
          di marchio registrato,  finche'  figurino  nel  recinto  di
          un'esposizione,  ufficiale  o  ufficialmente  riconosciuta,
          tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o
          per la medesima.
             2. Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante,
          per ottenere la  descrizione,  deve  dimostrare  di  essere
          titolare  del  marchio in Italia e nel Paese di provenienza
          degli oggetti".
             "Art. 65 (come modificato  dall'art.  60  del  D.Lgs.  4
          dicembre  1992,  n.  480).  -  L'autorita' giudiziaria puo'
          ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni
          di  diritti  sul   marchio   registrato   sia   pubblicata,
          integralmente  o  in sunto, o nella sola parte dispositiva,
          in uno o piu'  giornali  da  essa  indicati,  a  spese  del
          soccombente".
             "Art.  66  (come  modificato  dall'art.  61 del D.Lgs. 4
          dicembre 1992, n.  480).  -  La  sentenza  che  accerta  la
          contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne
          derivano, puo' ordinare la distruzione delle parole, figure
          o  segni con i quali tale contraffazione o lesione e' stata
          commessa. La distruzione puo' comprendere gli involucri  e,
          quando  l'autorita'  giudiziaria  lo  ritenga  conveniente,
          anche il prodotto o il materiale inerente alla  prestazione
          del  servizio  se  cio'  sia  necessario  per sopprimere il
          marchio contraffatto.
             La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo'
          farne, ad istanza di parte, la liquidazione  in  una  somma
          globale  stabilita  in  base  agli  atti della causa e alle
          presunzioni che ne  derivano.  Puo'  fissare  altresi'  una
          somma   dovuta   per   ogni   violazione   o   inosservanza
          successivamente  constatata  e  per  ogni   ritardo   nella
          esecuzione   dei  provvedimenti  contenuti  nella  sentenza
          stessa.
             Delle cose costituenti violazione di diritti di  marchio
          non  si  puo'  disporre  la rimozione o la distruzione, ne'
          puo' esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in
          buona fede ne fa uso personale o domestico.
             Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le  misure
          menzionate  in  questo  articolo  decide, con ordinanza non
          soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni
          sommarie, il presidente del collegio o il  pretore  che  ha
          emesso la sentenza recante le misure anzidette".