Art. 14. (Tutela giurisdizionale dei diritti) 1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge puo' essere fatto valere in giudizio, anche su domanda di associazioni di consumatori o di associazioni di protezione ambientale, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o commercializzati in violazione delle predette disposizioni e la condanna delle imprese responsabili della immissione in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice. 2. L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni di cui al comma 1 e' disciplinata dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, in quanto compatibili. 3. E altresi' ammessa l'azione innanzi al giudice ordinario per il rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla presente legge.
Nota all'art. 14: - Gli articoli da 61 a 66 del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, approvato con R.D. 21 giugno 1942, n. 929, sono cosi' formulati: "Art. 61 (come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480). - Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione puo' chiedere al presidente del tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti, siano essi prodotti o merci, o siano involucri, costituenti violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi. L'autorita' giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso e' proposto, provvede d'urgenza e puo' subordinare il sequesto alla prestazione di una cauzione. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. La descrizione puo' concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purche' non adibiti ad uso personale. Il sequestro puo' colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purche' questi ne facciano commercio". "Art. 62. - Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione: a) non sia notificata copia del ricorso, e del decreto che li ordina, a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emenato; b) non sia instaurato il giudizio di merito; c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato. Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e percio' revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa". "Art. 63 (come modificato dall'art. 58 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480). - Nel corso del giudizio per violazione dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione, su richiesta della parte interessata, puo' essere disposta, con sentenza provvisoriamenteesecutiva, con o senza cauzione, la inibitoria dell'uso del marchio fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sul merito. La inibitoria puo' essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito". "Art. 64 (come sostituito dall'art. 59 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480). - 1. In deroga a quanto e' disposto negli articoli 61 e 62 e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di marchio registrato, finche' figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. 2. Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del marchio in Italia e nel Paese di provenienza degli oggetti". "Art. 65 (come modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480). - L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti sul marchio registrato sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente". "Art. 66 (come modificato dall'art. 61 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480). - La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, puo' ordinare la distruzione delle parole, figure o segni con i quali tale contraffazione o lesione e' stata commessa. La distruzione puo' comprendere gli involucri e, quando l'autorita' giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o il materiale inerente alla prestazione del servizio se cio' sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Puo' fissare altresi' una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. Delle cose costituenti violazione di diritti di marchio non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il presidente del collegio o il pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette".