Art. 16. 
                       (Copertura finanziaria) 
1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutati in lire 3.000 milioni per il 1994 e in  lire  3.000  milioni
per il 1995,  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro. 
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.