Art. 23. 
                       Riordinamento di uffici 
  1. Con uno o piu' regolamenti emanati  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono stabilite norme per: 
    a) determinare, secondo i criteri di  cui  all'articolo  1  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, al  fine  prevalente  della  tutela  dei
consumatori e della fede pubblica, le  attribuzioni  e  le  attivita'
degli   uffici   provinciali   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato e  degli  uffici  metrici  provinciali,  nell'ambito
delle  competenze  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del quale curano,  ove  richiesta,  l'esecuzione  di
atti e provvedimenti; 
    b) prevedere l'applicazione di specifici  diritti  connessi  alla
fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle  voci  e
negli importi secondo i criteri e le modalita'  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 18; 
    c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle  attivita'  e
delle strutture delle stazioni sperimentali per  l'industria  con  le
analoghe  attivita'   e   strutture   delle   camere   di   commercio
eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema  nazionale  di
certificazione. 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  del
Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge  23  agosto
1988, n. 400, provvede a garantire il  coordinamento,  anche  tramite
accordi  di  programma,  delle  attivita'  di   promozione   di   cui
all'articolo 2 della presente legge svolte dal sistema  delle  camere
di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero  (ICE)
di cui alla legge 18 marzo 1989, n.  106,  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi  a
carattere pubblico che svolgano  la  medesima  funzione,  assicurando
contestualmente  un'adeguata  diffusione  dell'informazione   e   dei
servizi in materia di promozione delle attivita' di esportazione; 
    b) coordinare le  attivita'  di  certificazione  di  qualita'  di
prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale  di
certificazione. 
 
          Note all'art. 23:
             -  Per  il  testo  dell'art.  17  della  citata legge n.
          400/1988 si veda nelle note all'art. 8.
             - Il testo dell'art. 1 della legge  n.  241/1990  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi),  e'  il
          seguente:
             "Art. 1. - 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini
          determinati   dalla   legge  ed  e'  retta  da  criteri  di
          economicita', di efficacia  e  di  pubblicita'  secondo  le
          modalita'  previste  dalla  presente  legge  e  dalle altre
          disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
             2.  La  pubblica  amministrazione  non puo' aggravare il
          procedimento se non per straordinarie e  motivate  esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".
             -  Per  il titolo della citata legge n. 400/1988 si veda
          nelle note all'art. 8.
             -   La   legge   n.   106/1989   reca:    "Riordinamento
          dell'Istituto nazionale per il commercio estero".