Art. 24. 
                  Disposizioni finali e transitorie 
  1. In sede di  prima  applicazione,  le  norme  statutarie  di  cui
all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge e sono  approvate  con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. 
  2. Gli organi delle camere di commercio  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge restano in  carica  fino  alla
loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del
comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui 
all'articolo 10, comma 2. 
  3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero minimo 
dei componenti della giunta e' elevato a sei. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 29 dicembre 1993 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
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