Art. 32. (Abrogazione di norme) 1. Gli articoli 17-bis e 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati. 2. L'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' abrogato. 3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.