Art. 32. 
                       (Abrogazione di norme) 
  1. Gli articoli 17-bis e 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319,
sono abrogati. 
  2. L'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e'
abrogato. 
  3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, adotta, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro  dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie
di rispettiva competenza, previo parere delle competenti  Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione
del relativo schema alle Camere, apposito regolamento  con  il  quale
sono individuati gli atti normativi  incompatibili  con  la  presente
legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in  vigore
del regolamento medesimo.