Art. 33
Disposizioni di principio
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Nota all'art. 33:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana e' il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".