Art. 33 
                      Disposizioni di principio 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione.
Sono fatte salve le  competenze  spettanti  alle  regioni  a  statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
 
          Nota all'art. 33:
             -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana e' il seguente:
             "Art. 117. - La regione emana per  le  seguenti  materie
          norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali
          stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  sempreche'  le  norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre regioni:
              ordinamento degli uffici e  degli  enti  amministrativi
          dipendenti dalla regione;
              circoscrizioni comunali;
              polizia locale urbana e rurale;
              fiere e mercati;
              beneficienza   pubblica   ed  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera;
              istruzione  artigiana  e  professionale  e   assistenza
          scolastica;
              musei e biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
              tramvie   e   linee   automobilistiche   di   interesse
          regionale;
              viabilita', acquedotti e lavori pubblici  di  interesse
          regionale;
              navigazione e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura e foreste;
              artigianato.
             Altre materie indicate da leggi costituzionali.
             Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".