Art. 34.
(Norma transitoria)
1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o
alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma
dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' fissato in tre
anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Note all'art. 34:
- Il testo degli articoli 3 e 4 del citato R.D. n.
1775/1933 e' il seguente:
"Art. 3. - Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle
lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo
precedente, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento
all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di
decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua e'
inscritta.
Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle
leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 10 agosto 1884,
n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di
chiedere il riconoscimento dell'utenza.
Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese
dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito
alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto
dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile alla cui
circoscrizione appartengono le opere di presa.
Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile
e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica
all'interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che
provvede sentito il consiglio superiore.
Entro sessanta giorni dalla notificazione del
provvedimento definitivo, l'interessato puo' ricorrere ai
tribunali delle acque pubbliche".
"Art. 4. - Per le acque pubbliche, le quali, non
comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi
suppletivi, gli utenti che non sino in grado di chiedere il
riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini
dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente
al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente
utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo
quanto e' disposto dall'art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini
stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita
con la procedura delle concessioni".