Art. 34. (Norma transitoria) 1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Note all'art. 34: - Il testo degli articoli 3 e 4 del citato R.D. n. 1775/1933 e' il seguente: "Art. 3. - Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato puo' ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche". "Art. 4. - Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non sino in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni".