Art. 34. 
                         (Norma transitoria) 
  1. Il termine entro il quale far valere, a pena  di  decadenza,  ai
sensi degli articoli 3 e 4 del  testo  unico  delle  disposizioni  di
legge sulle acque e sugli impianti  elettrici,  approvato  con  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il  diritto  al  riconoscimento  o
alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica  a  norma
dell'articolo 1, comma 1, della presente legge,  e'  fissato  in  tre
anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 gennaio 1994 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
          Note all'art. 34:
             - Il testo degli articoli 3  e  4  del  citato  R.D.  n.
          1775/1933 e' il seguente:
             "Art.  3. - Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle
          lettere  a)  e  b)  e   nell'ultimo   comma   dell'articolo
          precedente, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento
          all'uso   dell'acqua   debbono  chiederlo,  sotto  pena  di
          decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale  del  Regno  dell'elenco  in   cui   l'acqua   e'
          inscritta.
             Coloro  che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle
          leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 10 agosto 1884,
          n.  2644,  e  leggi  successive,  non  hanno  l'obbligo  di
          chiedere il riconoscimento dell'utenza.
             Sulla  domanda  di  riconoscimento  si provvede, a spese
          dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito
          alle  quali  non  siano  sorte  opposizioni,  con   decreto
          dell'ingegnere  capo dell'ufficio del genio civile alla cui
          circoscrizione appartengono le opere di presa.
             Negli altri casi si provvede con  decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
             Avverso  il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile
          e' ammesso ricorso,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica
          all'interessato,  al  Ministero  dei  lavori  pubblici, che
          provvede sentito il consiglio superiore.
             Entro   sessanta   giorni   dalla   notificazione    del
          provvedimento  definitivo,  l'interessato puo' ricorrere ai
          tribunali delle acque pubbliche".
             "Art. 4.  -  Per  le  acque  pubbliche,  le  quali,  non
          comprese  in  precedenti  elenchi, siano incluse in elenchi
          suppletivi, gli utenti che non sino in grado di chiedere il
          riconoscimento del diritto all'uso  dell'acqua  ai  termini
          dell'art.  3,  hanno diritto alla concessione limitatamente
          al quantitativo di acqua e di forza motrice  effettivamente
          utilizzata,  con esclusione di qualunque concorrente, salvo
          quanto e' disposto dall'art. 45.
             La  domanda  deve  essere  presentata  entro  i  termini
          stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita
          con la procedura delle concessioni".