ART. 27. (Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi). 1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il seguente: "ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la conformita' alle direttive comunitarie".
Nota all'art. 27: - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904, reca attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.