ART. 27. 
(Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  materia  di  divieti   e
       limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi). 
   1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il seguente: 
   "ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui  all'articolo  1  puo'  essere
modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne  la
conformita' alle direttive comunitarie". 
 
          Nota all'art. 27:
             - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904,  reca  attuazione
          della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa all'immissione sul
          mercato   ed   all'uso   di  talune  sostanze  e  preparati
          pericolosi.