ART. 28. 
(Direttive in materia di sanita'  pubblica  veterinaria:  criteri  di
                              delega). 
   1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE
e  92/118/CEE  sara'  informata  ai  seguenti  principi   e   criteri
direttivi: 
   a) stabilire modalita' idonee  a  tutelare  la  salute  umana,  la
sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni; 
   b)  prevedere  procedure  di  vigilanza  e  sistemi  di  controllo
razionali, efficaci e tempestivi; 
   c) assicurare il controllo  sulla  idoneita'  delle  strutture  di
produzione dei medicinali; 
   d) disporre procedure e prove idonee a  dimostrare  l'efficacia  e
l'innocuita' del prodotto. 
 
          Note all'art. 28:
             - La dir. 92/65/CEE e' pubblicata in GUCE n. L  268  del
          14 settembre 1992.
             -  La  dir. 92/74/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 297 del
          13 ottobre 1992.
             - La dir. 92/118/CEE e' pubblicata in GUCE n. L  62  del
          15 marzo 1993.