ART. 29. (Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/116/CEE e 92/120/CEE sara' informata ai seguenti criteri: a) fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con limitata capacita' lavorativa per la macellazione e la commercializzazione dei volatili da cortile; b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacita' lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di origine animale.
Nota all'art. 29: - Le dir. 92/116/CEE e 92/120/CEE sono pubblicate in GUCE n. L 62 del 15 marzo 1993.