ART. 29. 
(Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri  prodotti  di
                          origine animale). 
   1.  L'attuazione  delle  direttive  del  Consiglio  92/116/CEE   e
92/120/CEE sara' informata ai seguenti criteri: 
   a) fissare le condizioni sanitarie minime  per  gli  impianti  con
limitata   capacita'   lavorativa   per   la   macellazione   e    la
commercializzazione dei volatili da cortile; 
   b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti  in
ambiti territoriali  locali  e  per  quelle  con  limitata  capacita'
lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla  produzione  e  alla
commercializzazione dei prodotti di origine animale. 
 
          Nota all'art. 29:
             -  Le  dir.  92/116/CEE  e 92/120/CEE sono pubblicate in
          GUCE n. L 62 del 15 marzo 1993.