ART. 30. 
          (Identificazione e registrazione degli animali). 
   1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa
alla  identificazione  e  alla  registrazione  degli  animali,  sara'
informata ai seguenti criteri: 
   a) coordinare la legislazione vigente in materia di  anagrafe  del
bestiame e, piu' in generale, di obblighi di  registrazione  posti  a
carico degli allevamenti; 
   b) disciplinare la tenuta dei registri in  modo  da  garantire  la
semplificazione degli adempimenti e lo snellimento  delle  procedure,
anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto  alle
ordinarie misure di controllo. 
 
          Nota all'art. 30:
             -  La dir. 92/102/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 355 del
          5 dicembre 1992.