ART. 30. (Identificazione e registrazione degli animali). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali, sara' informata ai seguenti criteri: a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del bestiame e, piu' in generale, di obblighi di registrazione posti a carico degli allevamenti; b) disciplinare la tenuta dei registri in modo da garantire la semplificazione degli adempimenti e lo snellimento delle procedure, anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo.
Nota all'art. 30: - La dir. 92/102/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 355 del 5 dicembre 1992.