ART. 31. 
             (Prodotti fitosanitari: criteri di delega). 
   1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sara informata
ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana; 
   b) prevedere appositi piani nazionali per  la  valutazione  ed  il
controllo di eventuali  effetti  di  natura  sanitaria  o  ambientale
derivanti dall'impiego dei fitofarmaci; 
   c) istituire la fitofarmacopea ufficiale; 
   d) prevedere la riorganizzazione della Commissione  consultiva  di
cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
agosto 1968, n. 1255, anche al fine di dare attuazione  ai  programmi
comunitari di valutazione  o  revisione  delle  sostanze  attive  dei
fitofarmaci; 
   e) prevedere che le spese di funzionamento  della  Commissione  di
cui alla lettera d) siano a carico dei titolari  della  registrazione
di fitofarmaci, secondo le  tariffe  e  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro della sanita'; 
   f) prevedere che con decreto  del  Ministro  della  sanita'  siano
attuate le disposizioni tecniche contenute negli  allegati,  nonche',
in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati  i  criteri
per l'applicazione delle prescrizioni  relative  alle  prove  e  agli
esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo  di  prodotti  fitosanitari
non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle
informazioni fra gli Stati membri; 
   g) prevedere che il Ministro della sanita', sentita la Commissione
di cui alla lettera d), con proprio decreto  determini  le  quantita'
massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli
alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali  orientamenti
comunitari relativi alla  presenza  simultanea  di  residui  di  piu'
sostanze attive. 
 
          Note all'art. 31:
             - La dir. 91/414/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 230  del
          19 agosto 1991.
             - Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, reca disposizioni in
          materia di presidi sanitari. L'art. 4 recita:
             "Art.   4.  -  Presso  il  Ministero  della  sanita'  e'
          costituita una commissione consultiva composta dai seguenti
          membri o dai loro sostituti:
              il direttore generale per l'igiene degli alimenti e  la
          nutrizione del Ministero della sanita', che la presiede;
              un  funzionario tecnico della Direzione generale per la
          igiene degli alimenti e la nutrizione del  Ministero  della
          sanita';
              un  funzionario  tecnico  della  Direzione generale del
          servizio farmaceutico del Ministero della sanita';
              un funzionario tecnico della Direzione generale per  la
          igiene pubblica del Ministero della sanita';
              un  funzionario  tecnico  della  Direzione generale dei
          servizi veterinari del Ministero della sanita';
              due funzionari tecnici medici  particolarmente  esperti
          nel  campo  della  biologia  e  farmacologia  dell'Istituto
          superiore di sanita';
              due funzionari tecnici chimici dell'Istituto  superiore
          di  sanita',  particolarmente esperti nei metodi di analisi
          dei presidi sanitari e  dei  residui  dei  principi  attivi
          nelle sostanze alimentari;
              un   professore  universitario  dei  ruoli  ordinari  o
          straordinari o fuori ruolo della facolta' di chimica e  due
          professori universitari dei ruoli ordinari o straordinari o
          fuori  ruolo  della facolta' di medicina e chirurgia di cui
          uno esperto in igiene ed uno in farmacologia;
              tre funzionari del Ministero dell'agricoltura  e  delle
          foreste  designati  dal  Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste;
              un professore universitario della facolta'  di  scienze
          agrarie  designato  dal  Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste;
              il  direttore   dell'istituto   sperimentale   per   la
          patologia vegetale, con sede in Roma;
              il direttore dell'istituto sperimentale per la zoologia
          agraria, con sede in Fireze;
              due  direttori  di  osservatori  per  le malattie delle
          piante designati dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste;
              due    funzionari   ed   un   esperto   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  designati
          dal    Ministero   della   industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato;
              un funzionario medico ed un chimico del  Ministero  del
          lavoro  e  della previdenza sociale designati dal Ministero
          del lavoro;
              un funzionario tecnico chimico del laboratorio  chimico
          centrale  delle dogane e delle imposte indirette, designato
          dal Ministero delle finanze.
             Per  lo  svolgimento  dei  lavori  la  commissione  puo'
          organizzarsi in sottogruppi.
             Le   funzioni   di   segreteria   sono  affidate  ad  un
          funzionario delle carriere direttive tecniche del Ministero
          della sanita'.
             La commissione dura in carica quattro  anni  ed  i  suoi
          componenti possono essere riconfermati.
             La commissione puo' avvalersi dell'opera di esperti".
             -  Per  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, v.
          nota all'art. 58.