ART. 32. 
(Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati  membri
                 in materia di prodotti alimentari). 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa  ai
sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25
febbraio 1993, si fara' fronte con i proventi delle  tariffe  per  le
prestazioni  rese  dal  Ministero  della  sanita'   in   applicazione
dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 
 
          Note all'art. 32:
             - La dir. 93/5/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L52  del
          4 marzo 1993.
             -  La  legge  29 dicembre 1990, n. 457 reca disposizioni
          diverse per l'attuazione delle manovre di finanza  pubblica
          1991-1993. L'art. 5, comma 12, recita:
             "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono  fissati  le  tariffe  e  i  diritti
          spettanti   al   Ministero   della   sanita',  all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
          conto del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del  valore
          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
          entrate sono utilizzate per le attivita' di  controllo,  di
          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
          del Ministero della  sanita'  e  degli  Istituti  superiori
          predetti".