ART. 32. (Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993, si fara' fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Note all'art. 32: - La dir. 93/5/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L52 del 4 marzo 1993. - La legge 29 dicembre 1990, n. 457 reca disposizioni diverse per l'attuazione delle manovre di finanza pubblica 1991-1993. L'art. 5, comma 12, recita: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti".