Art. 20. 
                  Consiglio scolastico provinciale 
  1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito  della
sua competenza le scuole  materne,  elementari,  medie  e  secondarie
superiori della provincia. 
  2. Il numero complessivo dei componenti  del  consiglio  scolastico
provinciale e' determinato come segue: 
    a) in proporzione alla popolazione  scolastica  della  provincia:
12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti  alle  scuole
statali, pareggiate, parificate e  legalmente  riconosciute  indicate
nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso  fra
100.001 e 300.000, superiore a 300.000; 
    b) in proporzione al numero delle unita' scolastiche delle scuole
di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia:  12,  16,
20  seggi   quando   il   numero   delle   unita'   scolastiche   sia
rispettivamente  non  superiore  a  100,  compreso  fra  101  e  300,
superiore a 300; 
    c) in proporzione  al  numero  degli  appartenenti  al  personale
direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a)  e
al  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  scuole
medesime che siano statali: 12,  16,  20  seggi  quando  il  suddetto
personale sia rispettivamente  in  numero  non  superiore  a  10.000,
compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000; 
    d) 6 altri componenti. 
  3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale: 
    a) il provveditore agli studi; 
    b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo  e
non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma  1,  eletti  dal
corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole; 
    c) i rappresentanti  del  personale  amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate  nel
comma 1,  eletti  dal  corrispondente  personale  in  servizio  nelle
suddette scuole; 
    d)  i   rappresentanti   del   personale   degli   uffici   dell'
amministrazione scolastica periferica  funzionanti  nella  provincia,
eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici; 
    e) i rappresentanti  del  personale  direttivo  e  docente  delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate  nel
comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione; 
    f) i rappresentanti  dei  genitori  degli  alunni  iscritti  alle
scuole  statali  pareggiate,  parificate  e  legalmente  riconosciute
comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni; 
    g) tre rappresentanti dei comuni della  provincia,  eletti  dalle
rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia  in
cui sono indette le elezioni:  dei  tre  seggi  disponibili,  uno  e'
riservato alla minoranza; 
    h)  l'assessore  alla  pubblica  istruzione  dell'amministrazione
provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale; 
    i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la  regione
Trentino-Alto Adige; 
    l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro  di  cui
al comma 7. 
  4. La meta' dei seggi e' riservata ai rappresentanti del  personale
docente di ruolo e non di ruolo delle  scuole  statali  indicate  nel
comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo,  rispettivamente
in ragione del 90 per  cento  e  del  10  per  cento.  I  seggi  sono
ripartiti   fra   i   docenti   dei   diversi   ordini   di    scuola
proporzionalmente  alla   loro   consistenza   numerica   a   livello
provinciale. Le frazioni di unita' non inferiori a cinque  decimi  si
arrotondano all'unita' successiva. 
  5. Il residuo numero  dei  seggi,  detratto  il  numero  dei  seggi
riservato ai componenti di cui alle lettere a), g),  h),  ed  i)  del
comma 3, e' attribuito secondo le seguenti proporzioni: 
   a)  il  20  per  cento  ai  rappresentanti  eletti  del  personale
direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la  presenza
di un direttore didattico, di un preside di  scuola  media  e  di  un
preside di scuola secondaria superiore; 
    b) il  10  per  cento  ai  rappresentanti  eletti  del  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non  di  ruolo  delle
scuole statali; 
    c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti  del  personale  degli
uffici dell'amministrazione scolastica periferica  funzionanti  nella
provincia; 
    d) il 5 per cento  dei  rappresentanti  del  personale  dirigente
delle  scuole  pareggiate,  parificate  e   legalmente   riconosciute
comprese nella provincia; 
    e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti  dei  genitori  degli
alunni  iscritti  alle  scuole  statali,  pareggiate,  parificate   e
legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando  almeno
un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali; 
    f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell'  economia  e
del lavoro. 
  6. Nella determinazione del numero dei  quozienti  le  frazioni  di
unita' non  inferiori  a  cinque  decimi  si  arrotondano  all'unita'
successiva; e' comunque fatta salva la riserva di almeno  il  50  per
cento dei seggi a favore del personale docente. 
  7. I seggi di cui alla lettera f) del comma  5  sono  attribuiti  a
persone residenti nella provincia, in ragione  del  60  per  cento  a
rappresentanti, non appartenenti al  personale  della  scuola,  delle
organizzazioni sindacali piu'  rappresentative  che  organizzano  sul
piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per  cento
a   rappresentanti   dei   lavoratori   autonomi,   designati   dalle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti  del  mondo
dell'economia,  designati  dalla  camera  di  commercio,   industria,
agricoltura e artigianato. 
  8. Il consiglio scolastico provinciale  dura  in  carica  tre  anni
scolastici. Esso si  riunisce  almeno  ogni  tre  mesi;  si  riunisce
altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta. 
  9. Le elezioni dei  rappresentanti  delle  categorie  di  cui  alle
lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le  modalita'
di cui all'articolo 31.