Art. 22. 
            Funzioni del consiglio scolastico provinciale 
 
  1. Il consiglio scolastico provinciale: 
   a) esprime pareri al provveditore agli studi e  alla  regione  sui
piani  annuali  e  pluriennali  di  sviluppo   e   di   distribuzione
territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative,  indicandone
le priorita', tenendo conto delle proposte  dei  consigli  scolastici
distrettuali della provincia; tali  pareri  sono  vincolanti  per  le
materie demandate alla competenza del provveditore agli studi; 
    b) indica i criteri  generali  per  il  coordinamento  a  livello
provinciale dei  servizi  di  orientamento  scolastico,  di  medicina
scolastica  e  di  assistenza  psico-pedagogica,  tenuto  conto   dei
programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali; 
    c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione
ed educazione degli adulti; 
    d) formula al Ministro della pubblica istruzione e  alla  regione
proposte  per  il  coordinamento  delle  iniziative  in  materia   di
adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del  diritto  allo
studio, nonche' di educazione permanente; 
    e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica  per  la
formulazione dei relativi piani di finanziamento; 
    f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di  fuori
dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle  scuole
ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine  al  piano  di
utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili; 
    g) esprime al provveditore  agli  studi  pareri  obbligatori  sui
ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio,
sulla riammissione in servizio del  personale  docente  della  scuola
materna, elementare e media; 
    h) esprime al  provveditore  agli  studi  parere  vincolante  sui
trasferimenti d'ufficio del personale docente della  scuola  materna,
elementare e media per accertata situazione  di  incompatibilita'  di
permanenza nella scuola o nella sede; 
    i) esprime al provveditore agli studi parere  obbligatorio  sulle
proposte  di  ripartizione  dei  fondi  destinati   alle   spese   di
funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli
istituti; 
    l) formula  annualmente  una  relazione  sull'andamento  generale
dell'attivita' scolastica e dei servizi scolastici  della  provincia,
anche  sulla   base   delle   relazioni   dei   consigli   scolastici
distrettuali,   dei   consigli   di   circolo   e   di   istituto   e
dell'amministrazione scolastica periferica; 
    m) esprime parere sul piano  predisposto  dal  provveditore  agli
studi al fine di favorire  la  realizzazione  del  nuovo  ordinamento
della scuola elementare e di garantire la  necessaria  disponibilita'
di organico; 
    n) esercita le competenze previste dall'articolo  105  del  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di  studio  per  i
docenti sull'educazione sanitaria e sui danni  derivanti  ai  giovani
dall'uso  delle  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  nonche'  sul
fenomeno criminoso nel suo insieme; 
    o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina  nelle
commissioni giudicatrici di concorsi  come  previsto  dall'  articolo
404, comma 4. 
   p) predispone programmi e  forme  di  integrazione  e  sostegno  a
favore degli alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323,  comma
4. 
   q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai  ricorsi
proposti contro le decisioni in materia  disciplinare  degli  alunni,
adottate dai consigli  di  classe  e  dalla  giunta  esecutiva  degli
istituti; 
    r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua  competenza
in merito alla organizzazione e al funzionamento della  scuola  e  ad
ogni altra attivita' ad essa connessa e  si  pronunzia  su  tutte  le
questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;. 
    s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito  dal  presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
  2. Il consiglio scolastico provinciale funziona  unitariamente  per
le materie comuni a tutte le scuole e si  articola,  con  regolamento
interno, in sezioni verticali per singole materie e  orizzontali  per
gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei  ricorsi  relativi
alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni. 
  3. La giunta esecutiva prepara i lavori  del  consiglio  scolastico
provinciale, fissa l'ordine del  giorno  e  cura  l'esecuzione  delle
delibere del consiglio stesso. 
  4.  I  consigli  di  disciplina   hanno   competenza   in   materia
disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna,
elementare e media. 
  5.  Salvo  che  non  sia  diversamente  disposto,  sulle  questioni
attinenti allo stato giuridico del  personale  docente  il  consiglio
scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale  relativa  al
settore di scuola a cui appartiene il personale  interessato  con  la
sola presenza della componente direttiva e docente.