Art. 16. Rinnovo; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; sospensione dei lavori, trasferimento; decadenza; rinuncia 1. La domanda di rinnovo della concessione; la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione; la domanda di sospensione di lavori; la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. 2. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il temine massimo di settanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 3. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. Il Ministero, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il termine massimo di novanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 4. La decadenza del titolare della concessione e' pronunciata, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, della conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento. 5. L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale, o il Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente entro quaranta e cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.