Art. 16.
       Rinnovo; ampliamento o riduzione volontaria dell'area;
     sospensione dei lavori, trasferimento; decadenza; rinuncia
  1.   La  domanda  di  rinnovo  della  concessione;  la  domanda  di
ampliamento  o  riduzione  volontaria dell'area della concessione; la
domanda  di  sospensione di lavori; la domanda di trasferimento della
concessione,   devono   essere   presentate  all'ingegnere  capo  del
distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di
particolare  rilevanza,  la  conferenza di servizi, di cui all'art. 5
del presente regolamento.
  2.  Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo
emana  i  decreti  con  cui  conferisce  o  nega  l'autorizzazione di
proroga,   di   ampliamento  o  riduzione  volontaria  dell'area,  di
sospensione  dei lavori, di trasferimento, entro il temine massimo di
settanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.
  3.  Per  i  giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere
capo  provvede,  entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,
all'invio  di  una  relazione  al  Ministero.  Il  Ministero, emana i
decreti  con  cui  conferisce  o nega l'autorizzazione di proroga, di
ampliamento  o  riduzione  volontaria  dell'area,  di sospensione dei
lavori, di trasferimento, entro il termine massimo di novanta giorni,
dalla data di presentazione della domanda.
  4.  La  decadenza  del  titolare  della concessione e' pronunciata,
previa  convocazione,  nei  casi  di  particolare rilevanza, da parte
dell'ingegnere   capo   del  distretto  minerario  competente,  della
conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si
provvede,  a  seguito  della  contestazione  di motivi di decadenza e
prefissione  di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con
decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i
giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministero,
per  i  giacimenti  minerari  di interesse nazionale, rispettivamente
entro   sessanta   e   ottanta  giorni  dall'inizio  di  ufficio  del
procedimento.
  5. L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale,
o  il  Ministero,  per  i giacimenti minerari di interesse nazionale,
provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente
entro  quaranta  e  cinquanta  giorni  dalla  richiesta  motivata del
titolare del permesso.