Art. 17.
                        Abrogazione di norme
  1.  Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati:  gli  articoli  3  e  4  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  28  giugno  1955,  n.  620;  l'art. 4, limitatamente alle
parole   "da   rilasciarsi   con  le  modalita'  stabilite  dall'art.
seguente",  l'art.  5,  l'art.  14, secondo comma, l'art. 15, primo e
quarto  comma,  l'articolo 18, primo comma, limitatamente alle parole
"sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 26,
primo  comma,  limitatamente  alle  parole  "sentito  il  parere  del
Consiglio   superiore   delle   miniere",  l'art.  32,  terzo  comma,
limitatamente  alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore
delle  miniere",  l'art.  39,  limitatamente  alle parole "sentito il
parere  del  Consiglio  superiore  delle  miniere",  l'art. 41, primo
comma,  limitatamente  alle  parole  "sentito il parere del Consiglio
superiore delle miniere", del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
 
          Note all'art. 17:
             -  Per  il  testo  dell'art.  2, comma 8, della legge n.
          537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.
             - Il  testo  degli  articoli  3  e  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 620/1955 e' il seguente:
             "Art.  3.  -  La  decadenza del permesso di ricerca, nei
          casi indicati dall'art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927,
          n. 1443, e' pronunziata  in  via  definitiva  dalla  stessa
          autorita' competente a concederlo".
             "Art.  4.  -  La  concessione  per  la  coltivazione  di
          giacimenti di minerali di interesse  locale,  salvo  quanto
          disposto    nel    successivo    articolo,   e'   accordata
          dall'ingegnere capo del distretto minerario.
             L'ingegnere  capo  del  distretto  minerario,  prima  di
          emettere   l'atto   di   concessione,   e'  tenuto  a  dare
          comunicazione alla amministrazione provinciale, alla camera
          di  commercio,  industria  e  agricoltura  ed   ai   comuni
          interessati  per  territorio,  delle  domande che gli siano
          presentate; gli enti suddetti possono presentare le proprie
          osservazioni  entro  trenta   giorni   dalla   data   della
          comunicazione stessa.
             Contro   il   provvedimento   dell'ingegnere   capo  del
          distretto minerario, che accolga o neghi la concessione, e'
          ammesso ricorso gerarchico al Ministro  per  l'industria  e
          per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore
          delle miniere".
             - Il testo degli articoli 4, 5, 14, 15, 18, 26, 32, 39 e
          41 del regio decreto n. 1443/1927 e' il seguente:
             "Art.  4.  -  Le  sostanze  minerali  non possono essere
          ricercate  senza  permesso  del  Ministro  per   l'economia
          nazionale".
             "Art.  5.  -  Il  permesso  e' accordato a chi ne faccia
          domanda e abbia, a giudizio insindacabile del Ministro  per
          l'economia  nazionale,  la  capacita'  tecnica ed economica
          necessaria.
             Per le zone interessanti  la  difesa,  il  Ministro  per
          l'economia  nazionale  provvede al rilascio del permesso di
          ricerca dopo aver inteso l'amministrazione militare.
             Per  determinate  sostanze  minerali,  la  facolta'   di
          rilasciare  il  permesso  di  ricerca puo' essere delegata,
          dallo   stesso   Ministro   per    l'economia    nazionale,
          all'ingegnere capo del distretto minerario.
             Il  decreto  che  accorda  il  permesso  di  ricerca  e'
          registrato con la tassa fissa di lire 10".
             "Art. 14. - Le miniere possono essere coltivate soltanto
          da chi ne abbia avuto la concessione.
             Possono formare oggetto di concessione i giacimenti  dei
          quali  l'amministrazione  abbia riconosciuta la esistenza e
          la coltivabilita'.
             Possono essere fatte anche piu' concessioni nella stessa
          area, ma per sostanze  minerali  diverse,  tenuto  presente
          quanto e' disposto dall'articolo 11".
             "Art.  15.  -  La concessione di una miniera puo' essere
          fatta a chi abbia, a giudizio  insindacabile  del  Ministro
          per l'economia nazionale, la idoneita' tecnica ed economica
          a condurre l'impresa.
             Possono farsi piu' concessioni alla stessa persona.
             Quando la concessione sia fatta ad una societa', tanto i
          rappresentanti  quanto i dirigenti di essa devono essere di
          gradimento del Ministro per l'economia nazionale.
             Per le miniere poste in zone interessanti la difesa,  il
          Ministro per l'economia nazionale provvede alla concessione
          dopo aver inteso l'amministrazione militare".
             "Art.  18.  -  La  concessione  e' fatta con decreto del
          Ministro per l'economia nazionale, sentito  il  parere  del
          Consiglio superiore delle miniere.
             Il decreto di concessione contiene:
               a)   la  indicazione  del  concessionario  e  del  suo
          domicilio  che  deve  essere  stabilito  od  eletto   nella
          provincia in cui trovasi la miniera;
               b) la durata della concessione;
               c)   la  natura,  la  situazione,  l'estensione  della
          miniera e la sua delimitazione;
               d) l'indicazione del diritto proporzionale da  pagarsi
          dal concessionario ai termini dell'art. 25;
               e)   l'ammontare   del   premio   e  delle  indennita'
          eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell'art. 16;
               f) tutti gli altri obblighi e  le  condizioni  cui  si
          intenda subordinare la concessione;
               g)  l'indicazione  dell'eventuale partecipazione dello
          Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi  dopo  aver
          udito il Ministro per le finanze.
             Al  decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di
          delimitazione della concessione.
             Il  decreto,  che sara' registrato con la tassa fissa di
          lire 10, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale del  regno,
          e trascritto all'ufficio delle ipoteche".
             "Art. 26. - Le miniere date in concessione devono essere
          tenute in attivita' tranne che, dal Ministro per l'economia
          nazionale,  sentito  il  Consiglio superiore delle miniere,
          sia consentita la sospensione  dei  lavori  o  la  graduale
          esecuzione di essi.
             Il  concessionario  deve  coltivare la miniera con mezzi
          tecnici   ed   economici   adeguati   all'importanza    del
          giacimento,  e risponde di fronte allo Stato della regolare
          manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione
          dei lavori".
             "Art. 32. - Entro il  perimetro  della  concessione,  le
          opere  necessarie  per  il  deposito,  il  trasporto  e  la
          elaborazione   dei   materiali,   per   la   produzione   e
          trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione
          del  giacimento  e  per  la  sicurezza  della miniera, sono
          considerate di pubblica utilita' a tutti gli effetti  della
          legge 25 giugno 1865, n. 2359.
             In  caso  di  contestazione  circa  la  necessita'  e le
          modalita' delle opere anzidette,  decide  l'ingegnere  capo
          del distretto minerario.
             Quando  le  opere  indicate nel primo comma del presente
          articolo  debbano  eseguirsi  fuori  del  perimetro   della
          concessione,    il   concessionario   puo'   domandare   la
          dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge
          suddetta. Tale dichiarazione  e'  fatta  dal  Ministro  per
          l'economia  nazionale, sentito il Consiglio superiore delle
          miniere.
             Su  richiesta  del  concessionario,  il   Ministro   per
          l'economia nazionale puo' ordinare l'occupazione d'urgenza,
          determinando  provvisoriamente  l'indennita' e disponendone
          il deposito".
             "Art. 39. - Sulla  rinuncia  provvede  il  Ministro  per
          l'economia  nazionale,  sentito  il  parere  del  Consiglio
          superiore delle miniere".
             "Art.  41.  -  La   decadenza   dalla   concessione   e'
          pronunciata,    previa    contestazione   dei   motivi   al
          concessionario, con decreto  del  Ministro  per  l'economia
          nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
             Contro il decreto che pronuncia la decadenza, e' ammesso
          ricorso al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei
          casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul
          Consiglio  di  Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
          1924, n. 1054".