Art. 17. Abrogazione di norme 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620; l'art. 4, limitatamente alle parole "da rilasciarsi con le modalita' stabilite dall'art. seguente", l'art. 5, l'art. 14, secondo comma, l'art. 15, primo e quarto comma, l'articolo 18, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 26, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 32, terzo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 39, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 41, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse. - Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955 e' il seguente: "Art. 3. - La decadenza del permesso di ricerca, nei casi indicati dall'art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e' pronunziata in via definitiva dalla stessa autorita' competente a concederlo". "Art. 4. - La concessione per la coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale, salvo quanto disposto nel successivo articolo, e' accordata dall'ingegnere capo del distretto minerario. L'ingegnere capo del distretto minerario, prima di emettere l'atto di concessione, e' tenuto a dare comunicazione alla amministrazione provinciale, alla camera di commercio, industria e agricoltura ed ai comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa. Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, che accolga o neghi la concessione, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere". - Il testo degli articoli 4, 5, 14, 15, 18, 26, 32, 39 e 41 del regio decreto n. 1443/1927 e' il seguente: "Art. 4. - Le sostanze minerali non possono essere ricercate senza permesso del Ministro per l'economia nazionale". "Art. 5. - Il permesso e' accordato a chi ne faccia domanda e abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, la capacita' tecnica ed economica necessaria. Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale provvede al rilascio del permesso di ricerca dopo aver inteso l'amministrazione militare. Per determinate sostanze minerali, la facolta' di rilasciare il permesso di ricerca puo' essere delegata, dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, all'ingegnere capo del distretto minerario. Il decreto che accorda il permesso di ricerca e' registrato con la tassa fissa di lire 10". "Art. 14. - Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilita'. Possono essere fatte anche piu' concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto e' disposto dall'articolo 11". "Art. 15. - La concessione di una miniera puo' essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, la idoneita' tecnica ed economica a condurre l'impresa. Possono farsi piu' concessioni alla stessa persona. Quando la concessione sia fatta ad una societa', tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale. Per le miniere poste in zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale provvede alla concessione dopo aver inteso l'amministrazione militare". "Art. 18. - La concessione e' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. Il decreto di concessione contiene: a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera; b) la durata della concessione; c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione; d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25; e) l'ammontare del premio e delle indennita' eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell'art. 16; f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione; g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze. Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione. Il decreto, che sara' registrato con la tassa fissa di lire 10, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno, e trascritto all'ufficio delle ipoteche". "Art. 26. - Le miniere date in concessione devono essere tenute in attivita' tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi. Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori". "Art. 32. - Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. In caso di contestazione circa la necessita' e le modalita' delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario puo' domandare la dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione e' fatta dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale puo' ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennita' e disponendone il deposito". "Art. 39. - Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere". "Art. 41. - La decadenza dalla concessione e' pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Contro il decreto che pronuncia la decadenza, e' ammesso ricorso al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054".