Art. 18.
                          Entrata in vigore
  1.  Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CASSESE,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
                                  SAVONA,   Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1994
  Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 29