Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 29