Art. 18
Rappresentante per la sicurezza
1. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato
il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unita' produttive, che occupano sino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato
per piu' aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto
produttivo. Esso puo' essere designato o eletto dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cosi' come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto o designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di
cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro
tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma
1 e' il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a
200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a
1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita'
produttive.
7. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei
contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.