Art. 18 
                   Rappresentante per la sicurezza 
 
  1. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o  designato
il rappresentante per la sicurezza. 
  2. Nella aziende, o unita'  produttive,  che  occupano  sino  a  15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto  direttamente
dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a  15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato
per  piu'  aziende  nell'ambito  territoriale  ovvero  del   comparto
produttivo. Esso  puo'  essere  designato  o  eletto  dai  lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cosi' come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento. 
  3.  Nelle  aziende,  ovvero  unita'  produttive,  con  piu'  di  15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto  o  designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. 
In  assenza  di  tali  rappresentanze,  e'  eletto   dai   lavoratori
dell'azienda al loro interno. 
  4. Il numero, le  modalita'  di  designazione  o  di  elezione  del
rappresentante  per  la  sicurezza,  nonche'  il  tempo   di   lavoro
retribuito e gli strumenti per l'espletamento  delle  funzioni,  sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 
  5. In caso di mancato accordo nella  contrattazione  collettiva  di
cui al comma 4, il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,
sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da  emanarsi  entro
tre mesi dalla  comunicazione  del  mancato  accordo,  gli  standards
relativi alle materie di cui  al  comma  4.  Per  le  amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la funzione  pubblica  sentite  le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale. 
  6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma
1 e' il seguente: 
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita'  produttive  sino  a
200 dipendenti; 
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a
1000 dipendenti; 
c) sei  rappresentanti  in  tutte  le  altre  aziende  ovvero  unita'
produttive. 
  7. Le modalita'  e  i  contenuti  specifici  della  formazione  del
rappresentante  per  la  sicurezza  sono   stabiliti   in   sede   di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto  dei
contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.