Art. 19 
          Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza 
 
  1. Il rappresentante per la sicurezza: 
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
b) e' consultato preventivamente e  tempestivamente  in  ordine  alla
   valutazione  dei  rischi,  alla  individuazione,   programmazione,
   realizzazione e verifica  della  prevenzione  nell'azienda  ovvero
   unita' produttiva; 
c) e' consultato sulla designazione  degli  addetti  al  servizio  di
   prevenzione,  all'attivita'  di  prevenzione  incendi,  al  pronto
   soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; 
d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5; 
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale  inerente  la
   valutazione dei  rischi  e  le  misure  di  prevenzione  relative,
   nonche' quelle inerenti le sostanze e i preparati  pericolosi,  le
   macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro,
   gli infortuni e le malattie professionali; 
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
g) riceve una formazione adeguata, comunque non  inferiore  a  quella
prevista dall'art. 22; 
h) promuove l'elaborazione,  l'individuazione  e  l'attuazione  delle
   misure di prevenzione idonee a tutelare la salute  e  l'integrita'
   fisica dei lavoratori; 
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorita' competenti; 
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; 
m) fa proposte in merito all'attivita' di prevenzione; 
n) avverte il responsabile dell'azienda dei  rischi  individuati  nel
corso della sua attivita'; 
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le
   misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal  datore
   di lavoro e i mezzi impiegati  per  attuarle  non  sono  idonei  a
   garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
  2. Il rappresentante per  la  sicurezza  deve  disporre  del  tempo
necessario  allo   svolgimento   dell'incarico   senza   perdita   di
retribuzione, nonche'  dei  mezzi  necessari  per  l'esercizio  delle
funzioni e delle facolta' riconosciutegli. 
  3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 
  4. Il rappresentante per la sicurezza non puo'  subire  pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e  nei  suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge  per  le
rappresentanze sindacali. 
  5.  Il  rappresentante   per   la   sicurezza   ha   accesso,   per
l'espletamento della sua funzione, al documento di  cui  all'art.  4,
commi 2 e 3, nonche' al registro degli infortuni sul  lavoro  di  cui
all'art. 4, comma 5, lettera o).