Art. 19
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero
unita' produttiva;
c) e' consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attivita' di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonche' quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro,
gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella
prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita'
fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorita' competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attivita' di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attivita';
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore
di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonche' dei mezzi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facolta' riconosciutegli.
3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non puo' subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, nonche' al registro degli infortuni sul lavoro di cui
all'art. 4, comma 5, lettera o).