Art. 20. 
                        Organismi paritetici 
  1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici  tra
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori,
con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative  formative
nei confronti dei  lavoratori.  Tali  organismi  sono  inoltre  prima
istanza   di   riferimento   in   merito   a    controversie    sorte
sull'applicazione  dei  diritti  di  rappresentanza,  informazione  e
formazione, previsti dalle norme vigenti. 
  2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi  bilaterali
o partecipativi previsti da accordi interconfederali,  di  categoria,
nazionali, territoriali o aziendali. 
  3. Agli effetti dell'art. 10 del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, gli organismi di cui al comma  1  sono  parificati  alla
rappresentanza indicata nel medesimo articolo. 
 
Nota all'art. 20:
             -  Il   D.Lgs.   n.   29/1993   reca   razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a  norma  dell'art.  2  della legge 23 ottobre 1992 n. 421.
          L'art. 10 cosi' recita:
             "Art.   10   (Partecipazione   sindacale).   -   1.   Le
          amministrazioni   pubbliche   informano  le  rappresentanze
          sindacali sulla qualita' dell'ambiente di  lavoro  e  sulle
          misure  inerenti  alla  gestione dei rapporti di lavoro; su
          loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto,  le
          incontrano   per  l'esame  delle  predette  materie,  ferme
          restando  l'autonoma   determinazione   definitiva   e   la
          responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie.
             2. L'eventuale eame previsto dal comma 1 deve espletarsi
          nel  termine  tassativo  di quindici giorni dalla ricezione
          dell'informazione, ovvero entro un termine piu'  breve  per
          motivi  di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni
          pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni".