Art. 20.
Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali
o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla
rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Nota all'art. 20:
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421.
L'art. 10 cosi' recita:
"Art. 10 (Partecipazione sindacale). - 1. Le
amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze
sindacali sulla qualita' dell'ambiente di lavoro e sulle
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su
loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le
incontrano per l'esame delle predette materie, ferme
restando l'autonoma determinazione definitiva e la
responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie.
2. L'eventuale eame previsto dal comma 1 deve espletarsi
nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione
dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per
motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni
pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni".