Art. 35 
 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali) 
  1. Le  province,  i  comuni  e  le  unioni  di  comuni,  le  citta'
metropolitane e i comuni di cui agli articoli  17  e  seguenti  della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunita'  montane,  i  consorzi  tra
enti locali territoriali e le regioni possono deliberare  l'emissione
di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al  finanziamento
degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina  di  cui
all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  come  modificato
dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto  divieto
di emettere prestiti obbligazionari per  finanziare  spese  di  parte
corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi  tra
enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali,  che  ne
fanno   parte,   l'autorizzazione    all'emissione    dei    prestiti
obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata  qualora  non  sia
espressamente concessa  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta.  Si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  46  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Il  costo  del  monitoraggio  previsto  nel   predetto
articolo 46 sara' a totale carico dell'ente emittente. 
  2. L'emissione dei  prestiti  obbligazionari  e'  subordinata  alle
seguenti condizioni: 
    a) che gli enti  locali  territoriali,  anche  nel  caso  in  cui
partecipino a  consorzi  o  unioni  di  comuni,  non  si  trovano  in
situazione di dissesto o in  situazioni  strutturalmente  deficitarie
come definite dall'articolo 45 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504; 
    b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano  di  disavanzi
di amministrazione ai sensi dell'articolo  20  del  decreto-legge  18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
marzo 1993, n. 68. 
  3. Nessun prestito puo' comunque essere  emesso  se  dal  penultimo
esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia  stato
deliberato  il  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  in  cui  e'
prevista l'emissione del prestito. Il prestito  obbligazionario  deve
essere finalizzato ad investimenti e deve essere  pari  all'ammontare
del  valore  del  progetto  esecutivo  a  cui  fa  riferimento.   Gli
investimenti, ai quali e' finalizzato  il  prestito  obbligazionario,
devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari
all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari
emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a  tutti  gli  effetti
alla determinazione  del  limite  di  indebitamento  stabilito  dalla
normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti. 
  4. La durata del prestito obbligazionario non puo' essere inferiore
a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da
consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non puo'
essere successiva  a  quella  in  cui  e'  previsto  lo  scioglimento
dell'unione o del consorzio. Qualora  si  proceda  alla  fusione  dei
comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli
articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso  dei
rapporti  giuridici  derivanti   dall'emissione   del   prestito   e'
trasferito al nuovo ente. 
  5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o  con  warrant  in
azioni di societa' possedute dagli enti locali. 
  6. Il prestito obbligazionario verra' collocato  alla  pari  e  gli
interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o
trimestrali, a  tasso  fisso  o  a  tasso  variabile.  Il  rendimento
effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del  prestito  non
dovra' essere superiore, al momento della  emissione,  al  rendimento
lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel  mese  precedente
maggiorato di un punto. Ove in tale  periodo  non  vi  fossero  state
emissioni della specie si fara' riferimento al rendimento dei  titoli
di Stato esistenti sul mercato con vita residua piu' vicina a  quella
delle obbligazioni da emettere  maggiorato  di  un  punto.  I  titoli
obbligazionari  sono  emessi  al  portatore,  sono   stanziabili   in
anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere  ricevuti  in
pegno per  anticipazioni  da  tutti  gli  enti  creditizi.  Gli  enti
emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di
imposta  sugli  interessi,  premi  od  altri  frutti  corrisposti  ai
possessori persone fisiche e a titolo di  anticipo  d'imposta  per  i
soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta  rimane
di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in
apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale  dello  0,1
per  cento  -  una  tantum  -  calcolato  sul  valore  del   prestito
obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio  dello  Stato
quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. E'  fatto
divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei
nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il  prestito  e'  stato
sottoscritto. 
  7. La delibera dell'ente emittente  di  approvazione  del  prestito
deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la
durata e le  modalita'  di  rimborso  e  deve  essere  corredata  del
relativo piano di ammortamento finanziario.  Il  rimborso  anticipato
del prestito, ove previsto, puo' essere effettuato esclusivamente con
fondi  provenienti  dalla   dismissione   di   cespiti   patrimoniali
disponibili. L'ente emittente  si  avvale  per  il  collocamento  del
servizio del prestito di  intermediari  autorizzati  dalla  normativa
nazionale o  comunitaria,  ferme  restando  le  disposizioni  che  ne
disciplinano l'attivita'. L'ente emittente  provvede  ad  erogare  il
ricavato  del  prestito  obbligazionario  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 19 della legge  3  gennaio  1978,  n.  1.  Il  tesoriere
dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al
netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale  secondo
il piano di ammortamento predisposto. L'ente  o  gli  enti  creditizi
rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con
gli enti emittenti. 
  8. Il rimborso del prestito e' assicurato  attraverso  il  rilascio
delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della  legge  21
dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle  regioni
e' assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a
dare mandato al tesoriere ad  accantonare  le  somme  necessarie.  E'
vietata ogni forma di garanzia  a  carico  dello  Stato;  e'  vietata
altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi  da
enti locali. 
  9.  Alle  emissioni  obbligazionarie  si   applicano,   in   quanto
compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei Bot di cui
al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985.  Le  emissioni
obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo  della  Banca
d'Italia, che  deve  essere  espresso  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129
del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385.   I   titoli
obbligazionari possono essere  quotati  sui  mercati  regolamenti  ai
sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente
emittente  esclusivamente  con  mezzi  provenienti  da  economie   di
bilancio. 
  10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il
Ministro  del  tesoro  determina  le   caratteristiche   dei   titoli
obbligazionari, nonche'  i  criteri  e  le  procedure  che  gli  enti
emittenti sono tenuti ad osservare per  la  raccolta  del  risparmio;
definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che  dovranno
percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi' i  criteri
di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere
previste  modificazioni  ed  integrazioni  delle  certificazioni   di
bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 504.