Art. 37 
            (Indebitamento degli enti locali dissestati) 
  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2,  lettera
a), gli enti locali territoriali possono procedere  all'emissione  di
prestiti obbligazionari purche': 
  a) abbiano  registrato  un  avanzo  di  amministrazione  nei  conti
consuntivi relativi all'ultimo e al  penultimo  esercizio  precedente
quello dell'emissione del prestito; 
  b)  abbiano  interamente  ripianato  gli  eventuali  disavanzi   di
gestione  dei  servizi  pubblici   gestiti   a   mezzo   di   aziende
municipalizzate, provincializzate e speciali, nonche'  gli  eventuali
disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente  locale
interessato. I  disavanzi  da  assumere  a  riferimento  sono  quelli
risultanti  dai  conti  consuntivi  del  servizio  pubblico  relativi
all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello  dell'emissione
del prestito. 
  2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente  ai
prestiti  obbligazionari  si   applicano   le   disposizioni   recate
dall'articolo 35. 
  3. Per gli enti locali dissestati che si trovino  nelle  condizioni
stabilite nel comma  1  cessano  i  limiti  all'assunzione  di  mutui
disposti dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 2  marzo  1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,  n.
144. 
  4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per  l'applicazione
del presente articolo  non  possono  in  ogni  caso  interessare  gli
esercizi precedenti quello per il quale e' stata approvata  l'ipotesi
di bilancio riequilibrato.