Art. 9.
                        Mutui per lo sviluppo
  1.  Al  fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a
favorire  lo  sviluppo  sociale  ed economico delle aree depresse del
territorio  nazionale,  in  linea  con  i principi e nel rispetto dei
criteri  di  intervento stabiliti dall'Unione europea, e' autorizzato
il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996.
  2.  A  valere  sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero
del  tesoro  e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti  o  con  istituti  di  credito  nazionale  ed esteri, il cui
ammortamento e' a totale carico dello Stato.
 3.  Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al
mantenimento  e  allo  sviluppo  della  base  produttiva  nonche'  al
potenziamento  della  dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al
comma  1.  Al  riparto  delle  somme stesse tra le predette finalita'
provvede   il   CIPE,   che   individua   altresi',  con  riferimento
all'utilizzo  di  tutte  le risorse che si rendono disponibili per lo
scopo,  le  modalita'  dell'intervento pubblico in favore del settore
produttivo.  A  tale  fine  dovranno  tra l'altro essere disciplinati
meccanismi  e  procedure per l'automatica applicazione dei benefici e
previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo
di garanzia, il consolidamento delle passivita' delle piccole e medie
imprese,  in linea con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2-bis,
del   decreto-legge   29   agosto   1994,  n.  516,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.
  4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli
anni  1996  e  1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale
1995-1997,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero del tesoro.