Art. 13 Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni Con decorrenza dal 1 settembre 1995 il personale di cui all'art. 10 che sia stato escluso dalla valutazione, ai sensi dell'art. 11, ovvero che abbia visto la sua valutazione sospesa, ai sensi dell'art. 12, perche' in aspettativa per infermita' derivante da causa di servizio, e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel corpo, ovvero sia deceduto in conseguenza della predetta infermita' derivante da causa di servizio, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.