Art. 13 
           Avanzamento del personale appartenente al ruolo 
         "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni 
 
  Con decorrenza dal 1 settembre 1995 il personale di cui all'art. 10
che sia stato escluso  dalla  valutazione,  ai  sensi  dell'art.  11,
ovvero che abbia visto la sua valutazione sospesa, ai sensi dell'art. 
12, perche' in aspettativa  per  infermita'  derivante  da  causa  di
servizio, e che  sia  stato  dichiarato  permanentemente  inabile  al
servizio militare incondizionato nel corpo, ovvero  sia  deceduto  in
conseguenza della predetta infermita' derivante da causa di servizio,
ha diritto al  conseguimento  della  promozione  con  decorrenza  dal
giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.