Art. 14 Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio" 1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, effettivamente e personalmente abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante di corpo dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori autorita' gerarchiche. 3. Il predetto personale, riconosciuto meritevole, e' promosso con decorrenza dalla data, di formulazione della proposta. 4. Il comandante generale decide sulla proposta previo parere favorevole espresso all'unanimita' dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. La determinazione del comandante generale che conferisce la promozione ne reca la motivazione. 5. Il personale di cui al comma 1 non puo' essere proposto per la promozione straordinaria per benemerenze di servizio al grado superiore qualora abbia gia' conseguito qualsivoglia promozione straordinaria nel corso della carriera. 6. Possono beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio anche coloro che rivestono il grado apicale del ruolo "appuntati e finanzieri" da almeno un anno. In tal caso il personale interessato consegue la nomina a vice brigadiere, con conferimento della stessa, sulla base della proposta di cui al comma 2, con decreto ministeriale, che ne reca la motivazione, previo parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali e decisione favorevole da parte del Ministro delle finanze.