Art. 34. (Art. 21 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione 1. La birra e' sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20 Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito. 2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume. 3. E' esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.