Art. 34.
                     (Art. 21 D.L. n. 331/1993)
                      Oggetto dell'imposizione

  1.  La  birra  e'  sottoposta  ad  accisa  con aliquota riferita ad
ettolitro,  alla  temperatura  di  20  Celsius,  ed  a grado-Plato di
prodotto finito.
  2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203
o  qualsiasi  prodotto  contenente una miscela di birra e bevande non
alcoliche  di  cui  al  codice  NC 2206 e, in entrambi i casi, con un
titolo  alcolometrico  effettivo  superiore  allo  0,5  per  cento in
volume.
  3.  E' esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata
dallo  stesso  produttore,  dai  suoi  familiari e dai suoi ospiti, a
condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.