Art. 35. 
         (Artt. 1, 2, 3, 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464) 
                Accertamento dell'accisa sulla birra 
  
  1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per  prodotto
finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene  immessa  in
consumo. Il volume di ciascuna  partita  di  birra  da  sottoporre  a
tassazione e' dato dalla somma dei volumi nominali  degli  imballaggi
preconfezionati  e  dei  volumi  nominali  dichiarati   degli   altri
contenitori  utilizzati  per  il  condizionamento:  il  volume  cosi'
ottenuto,  espresso  in  ettolitri,  viene  arrotondato   al   litro,
computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado
Plato si intende la quantita' in grammi di estratto  secco  contenuto
in 100 grammi del mosto da cui la birra  e'  derivata;  la  ricchezza
saccarometrica cosi' ottenuta  viene  arrotondata  ad  un  decimo  di
grado, trascurando  le  frazioni  di  grado  pari  o  inferiori  a  5
centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori. 
  2. Per il controllo della  produzione  sono  installati  misuratori
delle  materie  prime,  della  birra  immediatamente  a   monte   del
condizionamento  ed,   eventualmente,   dei   semilavorati,   nonche'
contatori  per  la  determinazione  del   numero   degli   imballaggi
preconfezionati  e  delle  confezioni.  Ultimate  le  operazioni   di
condizionamento, il prodotto  e'  custodito  in  apposito  magazzino,
preso in carico dal depositario ed accertato dall'ufficio tecnico  di
finanza. 
  3. Il condizionamento della birra puo' essere effettuato  anche  in
fabbriche diverse da quella di produzione o in  appositi  opifici  di
imbottigliamento che in  tal  caso  sono  considerati,  a  tutti  gli
effetti fiscali, fabbriche di birra. 
  4. Per le fabbriche  che  hanno  una  potenzialita'  di  produzione
mensile   non   superiore   a   due   ettolitri   e'   in    facolta'
dell'amministrazione    finanziaria    stipulare    convenzioni    di
abbonamento, valevoli per un  anno,  con  corresponsione  dell'accisa
convenuta in due rate semestrali anticipate. 
  5. Non si considerano avverati  i  presupposti  per  l'esigibilita'
dell'accisa sulle  perdite  derivanti  da  rotture  di  imballaggi  e
contenitori inferiori o pari allo 0,30  per  cento  del  quantitativo
estratto nel mese; le perdite  superiori  sono  considerate,  per  la
parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta  percentuale
puo' essere modificata con decreto del  Ministro  delle  finanze,  da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,
n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento. 
  6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: 
    a) due decimi di grado, rispetto al  valore  dichiarato,  per  la
gradazione  saccarometrica  media  effettiva  del  prodotto   finito,
rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti  condizionati  in
singole specie di imballaggi e contenitori; 
    b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume
degli imballaggi preconfezionati; 
    c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il
volume  medio  effettivo  di  lotti  di  contenitori  diversi   dagli
imballaggi preconfezionati. 
  7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione
media superiore a quella dichiarata di due decimi e  fino  a  quattro
decimi, si prende in carico  l'imposta  per  la  parte  eccedente  la
tolleranza e si applica la sanzione amministrativa  prevista  per  la
irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;  per  differenze
superiori ai quattro decimi, oltre alla resa in carico  dell'imposta,
si applicano le penalita' previste per la  sottrazione  del  prodotto
all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i  lotti  di
contenitori diversi dagli imballagi preconfezionati che  superano  le
tolleranze previste per il grado o per il  volume,  si  procede  alla
presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli  ettolitri-grado
eccedenti il 5 per  cento  di  quelli  dichiarati  e  si  applica  la
sanzione  amministrativa  prevista  per  la  irregolare  tenuta   dei
prescritti  registri  contabili;  se  la  suddetta   percentuale   e'
superiore al 9 per cento, oltre alla  presa  in  carico  dell'imposta
sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalita'  previste  per
la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta,  indicate
all'art. 43. 
 
          Nota all'art. 35: 
            - Per il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge n.
          400 del 1988, vedasi nota all'art. 4.